Statuto

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Simbolo Camera Penale Ferrarese

Statuto Camera Penale Ferrarese

Articolo 1

(Denominazione e simbolo)

E’ costituita un’associazione denominata Camera Penale Ferrarese “AVV. FRANCO ROMANI” fra Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti nell’albo professionale e che esercitano attivamente il patrocinio penale.

L’Associazione, che aderisce all’Unione Camere penali italiane, utilizza il simbolo di cui all’intestazione del presente Statuto.

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Articolo 2

(Sede)

La Camera Penale ha sede in Ferrara, presso lo studio del Presidente. Pro-tempore.

Articolo 3

(Scopi)

La Camera Penale hai seguenti scopi:

  1. contribuire a mantenere alto e a difendere il prestigio della Classe Forense conformemente alle antiche e nobili tradizioni di questa;
  2. svolgere attiva opera per una migliore e più moderna attuazione della giustizia penale e per la tutela del diritto di difesa costituzionalmente sancito;
  3. rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penali;
  4. promuovere iniziative culturali per l’attività professionale;
  5. gestire la Scuola Territoriale per la formazione degli Avvocati Penalisti, anche ai sensi dell’art. 7 L. 60/2001 in materia di formazione dei difensori d’ufficio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Camera Penale Ferrarese potrà curare l’edizione di giornali e pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti.

Articolo 4

(Soci)

Possono essere Soci della Camera Penale Ferrarese gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati, iscritti nell’Albo Professionale del Circondario di Ferrara che esercitano attivamente il patrocinio penale.

L’ammissione dei nuovi Soci è deliberata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo.

Il Socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota versata non è trasmissibile né rivalutabile.

Cessa di far parte dell’Associazione, con provvedimento, a maggioranza dei 2/3, del Consiglio Direttivo:

  1. il Socio che presenta le dimissioni;
  2. il Socio colpito da sanzione disciplinare definitiva pari o superiore alla sospensione da parte del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio Nazionale Forense o sospeso dall’esercizio della professione per provvedimento giurisdizionale;
  3. il Socio che, dopo formale messa in mora (inviata a mezzo fax o e-mail), omette di pagare la quota sociale.

L’espulsione è deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo adottato con la maggioranza di cinque membri ed è comunicata per iscritto entro cinque giorni all’interessato. Il Socio può ricorrere entro 30 giorni all’Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso che ha effetto sospensivo. L’Assemblea decide sul ricorso a maggioranza dei due terzi dei votanti. In nessun caso può essere deliberata l’espulsione del Socio se non gli sia stato preventivamente e formalmente contestato l’addebito a mezzo di fax o e-mail o se non sia stato consentito al Socio di difendersi da tale addebito personalmente, o con
l’assistenza di un altro Socio da esso delegato, di fronte al Consiglio Direttivo.

Il Socio non in regola con il versamento della quota sociale non ha diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.

Articolo 5

(Patrimonio)

Il patrimonio della Camera Penale Ferrarese è formato dalle quote versate dai Soci e da eventuali contributi e lasciti di enti e privati.

Ogni anno è redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario.

Articolo 6

(Organi)

Sono organi della Camera Penale Ferrarese:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere;
  7. il Responsabile della Scuola Territoriale.

Articolo 7

(Assemblea dei Soci)

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Camera Penale.

L’assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno.

Essa:

  1. elegge ogni triennio i membri del Consiglio direttivo;
  2. delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ordine del giorno;
  3. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
  4. delibera eventuali modifiche dello Statuto.

L’Assemblea può riunirsi in via straordinaria:

  1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
  2. quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all’Assemblea.

Nelle ipotesi di cui al capo b. del presente articolo la data di convocazione dell’assemblea non può essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

Il giorno della convocazione dell’Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Segretario provvede a dare ai Soci l’avviso di convocazione dell’Assemblea a mezzo e-mail o attraverso l’affissione di avviso nei locali del Tribunale, almeno dieci giorni prima con indicazione dell’ordine del giorno.

L’Assemblea e presieduta dal Presidente della Camera o, in sua assenza, dal Vice-Presidente il quale chiamerà ad esercitare le funzioni di Segretario un componente del Consiglio Direttivo. L’Assemblea si ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata a distanza non minore di 24 ore e non maggiore di sette giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto disposto dal dall’articolo 4.

Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni associato potrà rappresentare per delega non più di un altro Socio. La delega può essere conferita anche per esprimere il voto nell’Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio direttivo.

I lavori dell’Assemblea dei Soci devono essere sommariamente verbalizzati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

La deliberazione dell’Assemblea dei Soci, ove questa ne ravvisi l’opportunità, è notificata o comunicata alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle deliberazioni stesse e possono essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

Articolo 8

(Consiglio Direttivo)

La Camera Penale è rappresentata da un Consiglio Direttivo eletto, secondo le modalità stabilite nel regolamento allegato al presente, dalla Assemblea dei Soci e composto da sette Soci, e dura in carica per due anni (**).

Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti. Fra coloro che avessero riportato uguale numero di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera.

Lo scrutinio è compiuto pubblicamente dal Presidente dell’Assemblea assistito da un esponente del Consiglio Direttivo uscente e da due scrutatori nominati all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede nella sua prima riunione ad eleggere, a maggioranza, tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della Scuola Territoriale. Tali cariche direttive non potranno essere rivestite per più di due mandati consecutivi.

In caso di morte, dimissioni, incompatibilità o impedimento di uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, scegliendo il primo tra i non eletti alle precedenti elezioni, ovvero, in caso di parità di voti o di assenza di non eletti, nell’elenco dei Soci della Camera penale, con delibera a maggioranza. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed in caso di assunzione di una carica direttiva (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile della Scuola Territoriale) tale lasso di tempo non deve essere computato al fine del raggiungimento del limite dei due mandati.

Ove non sia possibile in tal modo ripristinare il numero dei Consiglieri dovranno essere indette nuove elezioni del Consiglio Direttivo. Dovranno in ogni caso essere indette nuove elezioni del Consiglio Direttivo ove i Consiglieri da sostituire superino il numero di quattro.

Le cariche direttive della Camera Penale (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile della Scuola Territoriale) sono incompatibili con le cariche analoghe di altri organismi o associazioni professionali.

Il Consiglio Direttivo, fatte salve le attribuzioni dell’Ordine Forense, ha il compito:

  1. di attuare gli scopi della Camera Penale;
  2. di raccogliere le istanze dei Soci e di inoltrarle a nome della Camera Penale alle Istituzioni interessate;
  3. di dirimere tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra i Soci allorquando essi lo richiedano;
  4. di intervenire a tutela degli interessi professionali dei Soci, quando siano o possano venir lesi in modo da offendere il prestigio della classe degli Avvocati penali, nonché in ogni altro caso in cui lo stesso prestigio sia comunque offeso;
  5. di nominare i delegati ai Congressi ordinari e straordinari dell’Unione delle Camere Penali Italiane della quale la Camera Penale Ferrarese fa parte.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno cinque componenti, i quali possono essere pure rappresentati per delega. Nel numero di cinque componenti non può essere computato il Past President il quale non può neppure essere portatore di deleghe (**).

Ogni Consigliere potrà rappresentare per delega un solo altro Consigliere.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti.

Esso si riunisce:

  1. su deliberazione a maggioranza di esso Consiglio. In tal caso il Consiglio Direttivo può riconvocarsi per una successiva riunione stabilendo alla conclusione dei lavori l’ordine del giorno, che si ha per comunicato in tal modo a tutti i membri componenti il Consiglio Direttivo stesso anche se assenti;
  2. a richiesta formale anche di un solo componente: in tal caso il Consiglio deve riunirsi senza ritardo e comunque nei cinque giorni successivi a quello della richiesta. Il richiedente deve precisare nella richiesta l’argomento che intende sia trattato.

Alla convocazione del Consiglio provvede il Segretario, anche attraverso e-mail, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

I lavori del Consiglio Direttivo sono sommariamente verbalizzati a cura del Segretario.

Articolo 9

(Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale di fronte ai terzi ed in giudizio della Camera Penale, di cui presiede il Consiglio Direttivo.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.

È il garante dell’unità di indirizzo e della collegialità delle scelte delle quali assume la responsabilità verso l’Assemblea.

Ha il compito di rappresentare in sede nazionale le istanze della Camera Penale e di informare tempestivamente quest’ultima delle attività e delle iniziative dell’Unione.

Il Presidente cura i rapporti con i magistrati, le loro associazioni in sede locale e con i mezzi di informazione.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o morte del Presidente il Consiglio Direttivo, dopo aver proceduto a nominare un altro Consigliere, con le modalità previste dall’art. 8, provvede a nominare il nuovo Presidente. Il Presidente così nominato resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e tale lasso di tempo non sarà computato al fine del raggiungimento del numero massimo di due mandati previsto dall’art. 8.

Terminate le proprie funzioni il Presidente assume la carica di Past President. L’ultimo Past President deve essere invitato dal Consiglio Direttivo a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto (**).

Articolo 10

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei, esercitandone i relativi poteri di cui all’art. 9.

Articolo 11

(Segretario)

Il Segretario:

  1. compila e tiene aggiornato l’elenco dei Soci;
  2. provvede alla corrispondenza ordinaria;
  3. redige e custodisce i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  4. provvede a comunicare la convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

(Tesoriere)

Il Tesoriere:

  1. gestisce il patrimonio della Camera Penale;
  2. predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  3. cura la riscossione delle quote sociali.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Tesoriere, con delibera a maggioranza del Consiglio, può avvalersi di consulenti esterni.

Il Tesoriere ha firma disgiunta con il Presidente sul c/c della Camera Penale ed è delegato ad operare autonomamente sul predetto c/c. Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti dovuti e riferisce in merito alle necessità al Presidente ed al Consiglio della Camera Penale (*).

Articolo 13

(Responsabile e Scuola Territoriale)

Presso la Camera Penale Ferrarese è istituita la Scuola Territoriale, il cui Regolamento costituisce parte integrante del presente.

La Scuola Territoriale è affidata al Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all’art. 8.

Articolo 14

(Modifiche allo Statuto)

Le modifiche al presente Statuto sociale sono proposte, a maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da un terzo degli iscritti alla Camera Penale e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea dei Soci discute le proposte di modifica e le approva con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Regolamento elezioni Consiglio Direttivo

Art. 1

(Elezione del Consiglio Direttivo)

La comunicazione ai Soci del giorno, stabilito ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, per la convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dovrà essere effettuata con avviso comunicato via e-mail o affisso presso il Tribunale di Ferrara, almeno trenta giorni liberi prima della data fissata.

Art. 2

(Proposte per le elezioni)

Possono proporsi per ricoprire il ruolo di Consigliere della Camera Penale tutti i Soci in regola con il pagamento della quota societaria.

La proposta deve essere presentata per iscritto al Segretario della Camera Penale Ferrarese almeno quindici giorni liberi prima dell’Assemblea fissata per le elezioni.

È ammessa sia la proposta del singolo Socio sia la proposta di liste con numero sette candidati.

Non sono eleggibili:

  1. i non Soci;
  2. i Soci che non siano in regola con il pagamento della quota sociale;
  3. i Soci che non abbiano formalmente presentato nei termini la loro proposta di elezione;
  4. coloro che non siano Soci della Camera Penale Ferrarese da almeno due anni antecedenti la data dell’assemblea indetta per le votazioni (**).

Trascorso il termine utile per il deposito delle proposte il Segretario del Consiglio Direttivo della Camera Penale Ferrarese, tramite e-mail, provvede ad informare i Soci delle proposte pervenute.

Art. 3

(Schede elettorali)

Le votazioni avvengono a mezzo di schede bianche, vistate dal Presidente della Camera Penale, in cui l’elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a sette, fra quelli compresi nell’elenco precedentemente inviato.

La delega di cui all’art. 7 dello Statuto deve essere sottoscritta dal delegante e deve recare il nome del delegato. Non è ammessa la delega in bianco.

Art. 4

(Seggio Elettorale)

Il Seggio Elettorale dovrà essere costituito dal Presidente, che chiamerà a fungere da Segretario un componente del Consiglio Direttivo uscente, e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.

Le operazioni elettorali hanno inizio non appena terminata l’Assemblea e si concludono entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 5

(Scrutinio)

Al termine delle operazioni di voto ha inizio lo spoglio pubblico delle schede.

Art. 6

(Criteri di Elezione)

Risulteranno eletti i primi sette candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si verificasse che per l’ultimo posto di componente del Consiglio Direttivo, due o più candidati abbiano riportato uguale numero di voti, troverà applicazione l’art. 8 dello Statuto.

Ove non raccolgano preferenze almeno sette candidati le elezioni saranno rinnovate solo per i posti vacanti.

Art. 7

(Proclamazione)

L’esito delle votazioni sarà immediatamente trascritto nell’apposito registro dei verbali dell’Assemblea ed il Presidente dell’Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti.

Art. 8

(Conservazione delle schede)

Le schede votate, debitamente controfirmate dai componenti il seggio elettorale, saranno conservate a cura del Consiglio Direttivo della Camera Penale, per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo eletto.

 

Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.2.2012

 

* Il comma 3 dell’art. 12 è stato così modificato con delibera assembleare del 21.9.2012.

** Commi modificati con delibera assembleare del 21.6.2018.


PDF Statuto Camera Penale Ferrarese.pdf