Regolamento Scuole UCPI

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Simbolo UCPI

Regolamento delle Scuole UCPI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina l’attività di formazione e di qualificazione professionale dell’avvocato penalista, svolta dall’Unione Camere Penali Italiane e dalle Camere Penali che ad essa aderiscono.
2. La finalità perseguita è di assicurare – in modo uniforme sul territorio nazionale – elevati standard di formazione e di aggiornamento professionale.

Art. 2 – Organizzazione.

L’attività di formazione e di qualificazione professionale viene organizzata e gestita, in conformità al presente regolamento, dalla Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista e dalle Scuole territoriali dell’Unione Camere Penali Italiane.

TITOLO II – SCUOLE TERRITORIALI

Art. 3 – Istituzione e gestione.

1. Le Camere penali territoriali svolgono la loro attività di formazione e qualificazione professionale mediante la Scuola territoriale, salvo deroghe approvate dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane.
2. Le Scuole territoriali dell’Unione Camere Penali Italiane sono istituite da una o più Camere penali appartenenti al medesimo distretto.
3. Le Scuole territoriali sono rette da un organo di gestione, composto da un Responsabile e da un Comitato di gestione. La delibera istitutiva della Scuola territoriale stabilisce il numero dei membri e le modalità per la loro designazione.
4. La delibera di istituzione di una Scuola territoriale deve essere ratificata dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane.
5. Il Comitato di gestione cura l’organizzazione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi locali, della formazione penalistica di competenza della Scuola.

Art. 4 – Formazione e qualificazione professionale.

1. Le Scuole territoriali organizzano:
a) attività dirette alla formazione ed all’aggiornamento professionale dell’avvocato e del praticante avvocato;
b) corsi di base per l’esercizio dell’attività di difesa nel processo penale;
c) corsi di preparazione nelle materie penalistiche per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
d) eventi formativi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20;
e) ulteriori attività approvate dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane.

Art. 5 – Corsi di preparazione all’esame di avvocato

1. Le Scuole territoriali possono organizzare, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, un Corso per l’accesso all’esame di avvocato. Esse possono, inoltre, organizzare e gestire – nell’ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi – lezioni concernenti la formazione penalistica.

Art. 6 – La formazione penalistica di base

1. Le Scuole territoriali impartiscono la formazione penalistica di base mediante l’organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio una adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l’esercizio della funzione difensiva penale.
2. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra magistrati ed esperti.
3. Il Corso prevede un minimo di sessanta ore di lezione, da svolgersi annualmente nell’arco di sedici settimane, comprese, preferibilmente, tra il primo ottobre ed il 30 giugno successivo; esso ha per oggetto gli istituti fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale, il diritto penitenziario e la deontologia forense. Possono, inoltre, essere previste lezioni concernenti la balistica, la medicina legale, l’informatica forense, la contabilità e le altre materie ausiliarie utili alla formazione pratica del legale. Particolare attenzione viene riservata alla strategia difensiva.
4. Il programma del Corso è articolato seguendo i modelli minimi uniformi adottati dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, su proposta del Comitato Scientifico della Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista.
5. In attesa della adozione dei modelli minimi uniformi indicati dal comma 5, il programma del Corso dovrà rispettare le indicazioni dettate, con riferimento al “Corso di deontologia e tecnica del penalista”, dal Piano Programmatico Nazionale per la formazione continua, approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane il 28 gennaio 2008.
6. Le Scuole territoriali devono prevedere meccanismi di controllo della effettività della partecipazione alle singole lezioni, che siano rigorosi ed agevolmente verificabili.
7. All’esito del Corso è effettuata una prova finale consistente in un colloquio da sostenere con il Responsabile della Scuola territoriale (o con un suo delegato), coadiuvato da due o più componenti del Comitato di Gestione. Al colloquio finale sono ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni previste dal programma.
8. La partecipazione alle lezioni dei Corsi previsti dal presente articolo può essere riconosciuta ai fini della attribuzione di crediti formativi per la formazione continua dell’avvocato a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni previste dal programma, ancorchè non abbiano sostenuto la prova finale.
9. L’attestato di proficua frequenza ai Corsi di cui al presente articolo è valido quale titolo da presentare all’Ordine forense di appartenenza per l’iscrizione agli elenchi di cui all’art. 29, comma 1 bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, salvo che norme di legge prevedano ulteriori requisiti.

Art. 7 – La formazione continua di base

1. La formazione continua di base è organizzata dalle Scuole territoriali mediante corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile un effettivo controllo della partecipazione.
2. Le iniziative di formazione continua, oltre a vertere su temi di attualità giuridica e professionale (del settore penalistico, processualpenalistico e delle materie ausiliarie), devono presentare carattere teorico-pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati.
3. Relatori e docenti devono essere scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, per particolari esigenze e temi di insegnamento, da magistrati ed esperti di settore.
4. Le Scuole territoriali devono prevedere meccanismi di controllo della effettività della partecipazione alle iniziative di formazione, che siano rigorosi ed agevolmente verificabili.
5. All’esito della verifica della effettività della partecipazione alla iniziativa di formazione, la Scuola territoriale rilascia l’attestato di frequenza.

Art. 8 – Disposizioni comuni

1. Al fine di garantire l’uniformità qualitativa della attività di formazione prevista dagli articoli 6, 7 e 8 e la coerenza con le indicazioni del presente regolamento, i Responsabili delle Scuole territoriali devono inviare alla Segreteria dell’Unione Camere Penali Italiane – con congruo anticipo rispetto all’inizio del corso o della diversa attività formativa – una relazione dettagliata dell’attività organizzata. In tale relazione devono essere indicati: contenuti e metodo formativo; durata; nominativi e qualifiche dei relatori; strumenti volti a controllare effettività e proficuità della partecipazione; modalità di rilascio degli attestati di frequenza; eventuale costo di iscrizione a carico di ciascun partecipante. Deve, altresì, essere fornita la documentazione concernente l’attività formativa organizzata. La Giunta, per il tramite di una propria commissione, verifica la corrispondenza di quanto sopra alle statuizioni del presente regolamento e, se necessario, può richiedere modifiche ed integrazioni delle disposizioni organizzative impartite dalle Scuole territoriali.
2. La Scuola organizzatrice, che intenda conseguire l’accreditamento dell’attività formativa, deve, altresì, verificare la corrispondenza tra contenuti e metodo formativo e finalità del Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007. La Commissione di Giunta, prevista al comma precedente, curerà i necessari adempimenti.
3. Il Responsabile delle Scuole territoriali relaziona periodicamente alla Giunta riguardo all’esito delle iniziative di formazione svolte.
4. La Giunta convoca periodicamente, in ogni caso almeno una volta l’anno, i Responsabili delle Scuole, sia per valutare i risultati dell’attività formativa, sia per discutere le problematiche eventualmente insorte.
5. L’eventuale costo di iscrizione ai corsi e/o alle iniziative di formazione continua previsti agli artt. 6, 7 e 8 non può superare il limite rappresentato dalle spese sostenute.

TITOLO III – SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA

Capo I
Istituzione, organizzazione, scopi, attività

Art. 9 – Istituzione e scopi

1. La Scuola di formazione specialistica dell’avvocato penalista ha carattere nazionale, è istituita dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane ed ha sede in Roma.
2. Essa è deputata alla organizzazione ed alla gestione della Scuola per il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale e processuale penale. Si occupa, inoltre, delle attività di formazione e qualificazione professionale previste dagli articoli seguenti.
3. La Scuola nazionale svolge la sua attività anche tramite sedi decentrate istituite in ogni distretto di Corte d’Appello. Esse sono dirette da un organo di gestione, composto da un Responsabile e da quattro membri, nominati dal Direttore della Scuola nazionale d’intesa con la Giunta. Fanno parte dell’organo di gestione, come sopra composto e nominato, il Responsabile della Scuola territoriale ove è istituita la sede decentrata, due componenti, individuati tra i Presidenti delle Camere penali e/o tra i Responsabili delle Scuole territoriali del distretto.
4. Le sedi decentrate operano in conformità alle direttive del Comitato di gestione della Scuola nazionale.

Art. 10 – Organizzazione

1. Gli organi di gestione della Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista sono il Direttore, il Comitato di Gestione ed il Comitato Scientifico.
2. Il Direttore è nominato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane e resta in carica non oltre la durata del mandato della Giunta. La Giunta ha il potere di revocare il Direttore.
3. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore ed è composto dal Delegato di Giunta e da cinque membri, nominati dal Direttore d’intesa con la Giunta; tre, fra di essi, sono nominati su indicazione del Consiglio delle Camere penali.
4. Il Comitato scientifico ha funzione consultiva per la progettazione delle attività formative ed è composto dal Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane (o da un suo delegato) che lo presiede; dal Direttore della Scuola; da cinque membri che, indicati dal Centro Marongiu, sono nominati dalla Giunta, di concerto con il Direttore.

Art. 11 – Attività

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista assicura:
a) la formazione per il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale;
b) la formazione continua per il mantenimento del titolo di specialista in diritto penale;
c) l’organizzazione di master volti al conseguimento dei più elevati livelli di qualificazione professionale;
d) la formazione per l’abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, secondo le modalità fissate negli articoli che seguono.

Capo II
La Scuola di alta formazione per l’avvocato penalista

Art. 12 – Istituzione, finalità e sede

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica per l’avvocato penalista organizza la Scuola di alta formazione penalistica.
2. La frequenza con profitto ed il superamento della prova finale abilitano a sostenere l’esame di ammissione all’elenco degli avvocati specialisti in diritto penale.
3. La Scuola di alta formazione è unica per l’intero territorio nazionale.

Art. 13 – Organizzazione

1. La Scuola di alta formazione ha durata e cadenza biennale. I corsi hanno inizio in settembre e terminano entro il luglio dell’anno successivo.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, i corsi si articolano su moduli di duecento ore complessive di lezioni e sono organizzati in conformità al piano di studio adottato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, su proposta del Comitato Scientifico della Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista.
3. La durata delle lezioni, ciascuna con autonomo oggetto, sarà determinata in ragione della complessità dell’argomento trattato e delle modalità didattiche prescelte.
4. Le lezioni si svolgono, anche tramite videoconferenza, nelle sedi centrali e nelle sedi operative distrettuali od interdistrettuali delle Scuole. Ciascuna sede operativa decentrata opererà come previsto dal comma 3 dell’art. 9 del presente regolamento.

Art. 14 – Contenuti della didattica

1. Ferma l’autonomia scientifico-didattica dei docenti, l’attività di formazione della Scuola è strutturata, nelle singole lezioni di cui si compone, secondo i criteri della specializzazione dell’avvocato penalista. Essa consiste, dunque, nell’addestramento teorico-pratico dell’avvocato penalista all’uso degli strumenti tecnico-giuridici per l’esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento e nell’acquisizione delle conoscenze più avanzate nei campi del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie. Viene perseguito, inoltre, l’obiettivo di incrementare la capacità di applicazione pratica di tali conoscenze.
2. Nel corso delle lezioni vengono previsti specifici momenti di interlocuzione con i partecipanti, dedicati alla individuazione delle problematiche ed alla elaborazione di ipotesi di soluzione. Viene fornita, inoltre, una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva dei più significativi articoli di dottrina e di pronunce giurisprudenziali cui il docente abbia fatto riferimento nel corso della lezione. Tutto il materiale viene inserito nel sito web dell’Unione Camere Penali Italiane, con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola.
3. Possono essere effettuate – inoltre – esercitazioni scritte ed orali.
4. Il piano di studio riserverà il 10% delle ore di lezione alla deontologia professionale.

Art. 15 – Docenti

1. Il corpo docente è scelto dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, su proposta del Comitato Scientifico della Scuola, fra avvocati, docenti universitari nonché, in presenza di specifiche esigenze, magistrati, che abbiano maturato consolidata esperienza e conoscenza del tema trattato.

Art. 16 – Destinatari e criteri selettivi

1. L’iscrizione alla Scuola è aperta agli avvocati iscritti da almeno quattro anni, salva la diversa anzianità prevista per legge, ad uno degli Albi degli Ordini forensi italiani. Possono essere prese in considerazione, inoltre, richieste di iscrizione da parte di avvocati iscritti agli Albi di Ordini forensi di Stati dell’Unione Europea.
2. Alla luce dei contenuti, delle modalità didattiche e delle finalità della Scuola, essa ha un numero massimo di cento partecipanti per ciascuna sede.
3. In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili per ciascuna sede, il Comitato di Gestione della Scuola procederà ad una selezione, prendendo in considerazione innanzitutto l’anzianità di iscrizione alla Camera penale territoriale, nonché – in via residuale – i seguenti requisiti l’uno in via subordinata all’altro:
l’aver proficuamente frequentato un Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista;
l’esercizio della professione prevalentemente in materia penale;
il voto di laurea ed il voto conseguito all’esito dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
In caso di parità di punteggio la preferenza verrà assegnata sulla base della anteriorità della domanda di iscrizione. In caso di ulteriore parità di punteggio, il Comitato di Gestione provvederà a sorteggio.

Art. 17 – Frequenza

1. La Scuola prevede la frequenza obbligatoria. Saranno ammessi all’esame finale soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni del programma biennale.

Art. 18 – Esame finale

1. Ferma restando la possibilità di valutare periodicamente il livello di preparazione raggiunto mediante prove scritte od orali, al termine dell’attività didattica, gli iscritti dovranno sostenere un esame in forma di colloquio eventualmente preceduto dalla redazione di un elaborato scritto, volto a verificare il conseguimento della formazione specialistica oggetto della Scuola. All’esito positivo dell’esame finale consegue il rilascio dell’attestazione comprovante la proficua frequenza della Scuola.

Art. 19 – Quota e bando di iscrizione

1. Entro il 30 maggio dell’anno di inizio della Scuola, il Direttore della Scuola centrale di formazione specialistica dell’avvocato penalista pubblica sul sito dell’Unione Camere Penali Italiane e mediante altri idonei mezzi il Bando per l’iscrizione alla Scuola, contenente l’indicazione del termine e della quota di iscrizione, nonché l’enunciazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione. Il programma della Scuola sarà da quel momento consultabile sul sito dell’Unione Camere Penali Italiane nella pagina ad essa riservata.
2. Ammontare e modalità della quota di iscrizione, che sono rese note nel bando di iscrizione, vengono determinate dall’organo a ciò deputato e saranno rese note tramite il bando di iscrizione.

Capo III
Altre iniziative di formazione specialistica.

Art. 20 – Formazione continua specialistica

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza incontri dedicati all’approfondimento di singoli istituti già oggetto della formazione specialistica di cui al presente regolamento, proponendosi per ciascuno di essi di approfondire l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale intervenuta negli anni più recenti, anche al fine delle strategie difensive.
2. Nel corso della lezione vengono previsti specifici momenti di interlocuzione con i partecipanti, dedicati alla individuazione delle problematiche ed alla elaborazione di ipotesi di soluzione. Viene fornita, inoltre, una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva dei più significativi articoli di dottrina e di pronunce giurisprudenziali cui il docente abbia fatto riferimento nel corso della lezione. Tutto il materiale viene inserito nel sito web dell’Unione Camere Penali Italiane, con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola.
3. Possono essere effettuate – inoltre – esercitazioni scritte ed orali.
4. Sempre al fine di garantire la formazione continua specialistica, la Scuola nazionale organizza iniziative di formazione (quali seminari, convegni, tavole rotonde) in materie penalistiche, processual-penalistiche, di ordinamento giudiziario nonché di politica della giustizia.
5. La partecipazione agli eventi formativi indicati nei commi precedenti è riservata a chi abbia già conseguito il titolo di specialista ed è necessaria, nella misura di almeno trenta ore annuali, per il mantenimento del suddetto titolo.
6. Gli eventi formativi con le caratteristiche sopra evidenziate, necessari per il mantenimento del titolo di specialista, potranno essere organizzati anche dalle Scuole territoriali disciplinate dal Titolo II del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8.

Art. 21 – Iniziative formative di alta qualificazione

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, iniziative di formazione volte alla finalizzate all’ottenimento di master su specifiche materie, rientranti nell’ambito scientifico-disciplinare penalistico e/o processual-penalistico.

Art. 22 – Corso nazionale di formazione per l’abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza, con cadenza annuale, un Corso nazionale riservato agli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista da almeno quattro anni, volto alla formazione per l’abilitazione al patrocinio avanti alle sezioni penali della Corte Suprema di Cassazione.

Capo IV
Disposizioni comuni (titolo III).

Art. 23 – Disposizioni comuni

1. Qualora la Scuola nazionale intenda conseguire l’accreditamento dell’attività formativa svolta, il Responsabile della Scuola deve inviare alla Segreteria dell’Unione Camere Penali Italiane una relazione dettagliata dell’attività organizzata. In tale relazione devono essere indicati: contenuti e metodo formativo; durata; nominativi e qualifiche dei relatori; strumenti volti a controllare effettività e proficuità della partecipazione; modalità di rilascio degli attestati di frequenza; eventuale costo di iscrizione a carico di ciascun partecipante. Deve, altresì, essere fornita la documentazione concernente l’attività formativa organizzata.
2. La relazione deve inoltre indicare la corrispondenza dei contenuti e del metodo formativo alle finalità del Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007. La Commissione di Giunta prevista all’art. 8 curerà i necessari adempimenti.
3. La Giunta, per il tramite di una propria commissione, verifica la corrispondenza di quanto innanzi indicato alle statuizioni del presente regolamento e, se necessario, richiede modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 – Le Scuole territoriali

Fermo quanto previsto all’art. 3 comma 1, le Camere penali provvederanno all’istituzione delle Scuole territoriali dell’Unione Camere Penali Italiane, autonomamente ovvero unitamente ad altre Camere penali del medesimo distretto, entro il mese di ottobre 2010.

Art. 25 – La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista

La Giunta stabilisce il numero e la localizzazione delle sedi decentrate da attivare nel periodo di prima applicazione, sulla base delle esigenze formative e delle necessità organizzative.

 

Roma, 8 febbraio 2010


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